Deroga limiti di frequenza a.s. 2022-2023

Deroga limiti di frequenza (Artt. 2 e 14 DPR 122/2009)

Il Collegio dei Docenti, in data 01/09/2022, per l’a.s. 2022-2023 ha stabilito quando segue.

Per La secondaria di I grado:
ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Per il Liceo:
Nella Scuola Secondaria di Secondo grado invece, ai fini della validità degli anni scolastici, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Deroghe ammissibili
1) Gravi motivi di salute comprovati da certificato medico dei quali il DS deve essere tempestivamente informato. *
2) Gravissimi motivi di famiglia.
3) Ricongiungimento familiare
4) Motivi sportivi e formativi
5) Maternità e allattamento.
* Il certificato medico deve essere prodotto contestualmente all’assenza dello studente e non in data posticipata